Benvenuti in ecocrediti.it

EcoCrediti.it, è una work department specializzata nell'attività di "originator & advisor", per l'acquisto esclusivo di crediti d'imposta derivanti dalle imprese, che effettuano operazioni di riqualificazione immobiliare usufruendo degli incentivi di ecobonus, sismabonus, energetici/fotovoltaico. Le operazioni di acquisto dei crediti sono definite da Banche, Intermediari finanziari, Utilities, General Contractor. Le operazioni di valutazione preliminare della cessione dei crediti derivanti dagli incentivi è già possibile sul nostro portale web; è necessario inviarci una prospettiva dei lavori che la vostra Azienda, potrà presumibilmente definire nel corso di quest'anno e del 2021. Sulla base della valutazione, l'investitore/i, a valutazione con esito positivo del credito, proporrà un prezzo ed una base di accordo che sarà fondamentale per la definizione dei lavori di riqualificazione da effettuarsi. 

VALUTAZIONE CESSIONE CREDITI ONLINE

La nostra struttura organizzativa, permette di effettuare una valutazione della cessione dei crediti ONLINE.  oppure inviado la scheda valutazione in allegato.

In breve tempo, sulla base della documentazione richiesta, si effettuerà una verifica di prassi, che permetterà di stabilre la possibilità di cessione, con definizione della percentuale di prezzo di acquisto e tempistica.

Le operazioni di valutazione dei crediti, sono già possibili,  e vengono definite, sulla base delle operazioni che presumibilmente l'azienda andrà a contrattualizzare nei prossimi mesi con i committenti. Per le valutazioni collegarsi alla pagina  "CONTATTI" , oppure compilare la scheda valutativa in allegato.

Informazioni Eco-SismaBonus - Ultime disposizioni Luglio 2020

Superbonus 110%: gli interventi trainanti e le modifiche alle detrazioni per l'efficienza energetica Ecobonus

La detrazione fiscale prevista dall'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per i seguenti interventi c.d. trainanti:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Fermo il requisito per i materiali isolanti che devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
    Tetti di spesa: cambiano anche i tetti di spesa che adesso sono calcolati su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
    • a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
    • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
    Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
    Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 
    • a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
    • a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari,
      ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
  •  
Superbonus 110% a tutti gli altri interventi di efficienza energetica

Come previsto dal Decreto Rilancio, il superbonus 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 nei limiti di spesa previsti, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti. Importante modifica prevista dall'emendamento approvato, prevede che qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, fermi restando i requisiti previsti dalla norma.

Superbonus 110%: i nuovi requisiti previsti per l'Ecobonus

Per accedere al superbonus 110% previsto per gli interventi di efficienza energetica (sia trainanti che non) è necessario il rispetto di alcuni requisiti minimi. In particolare, nel loro complesso, gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Superbonus 110% anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione

Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Superbonus 110% dal 10 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022 per gli IACP

Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), le detrazioni fiscali potenziate per gli interventi di efficienza energetica si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Superbonus 110%: i nuovi beneficiari

Aumentata la platea di beneficiari che possono accedere ai nuovi superbonus, che adesso sono:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Superbonus 110% anche per la seconda casa

Viene eliminato il vincolo inizialmente previsto per le persone fisiche che avrebbero potuto beneficiare dei nuovi superbonus previsti per l'efficienza energetica solo per l'abitazione principale. Adesso, con l'emendamento approvato, potranno beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Superbonus 110%: la sostituzione degli infissi e degli impianti di climatizzazione invernale

La detrazione del 110% per gli interventi di efficienza energetica è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

La detrazione si applica nella misura del 65%o per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

fonte Lavoripubblici.it

LA CONVENIENZA DELLA CESSIONE DEL CREDITO IN PRO SOLUTO

I termini pro solvendo e pro soluto si usano più spesso quando si parla di cessione di crediti. Il meccanismo è molto semplice da capire. Tizio ha un credito verso Caio di 100 euro, che gli verrà pagato tra 90 giorni; ma poiché gli servono subito dei soldi liquidi, cede a Sempronio il proprio credito verso Caio. Sempronio, da un lato, paga a Tizio questo credito in misura inferiore al suo valore (ad esempio 60 euro) e dall’altro diventa creditore di Caio, dal quale può pretendere il pagamento di 100 euro tra 90 giorni (lucrando sulla differenza di 40 euro). Ebbene, la cessione del credito può essere:   

  • pro solvendo: in tal caso, qualora Caio non paghi, Sempronio – che ha acquistato il credito – può rivalersi verso chi glielo ha venduto, ossia Tizio;
  • pro soluto: qualora Caio non paghi, Tizio non è tenuto a garantire Sempronio, sul quale soltanto ricadranno le conseguenze dell’inadempimento del debitore principale.

in linguaggio tecnico

  • con la cessione pro soluto, il cedente (ossia il creditore iniziale) garantisce al cessionario (ossia all’acquirente del credito) la sola sussistenza e validità del credito nel momento in cui glielo cede;
  • invece nella cessione pro solvendo il cedente oltre a garantire la sussistenza e validità del credito si assume la garanzia per l’eventuale inadempimento del debitore: se quest’ultimo non paga, a ridare i soldi al cessionario ci penserà il cedente.

Dunque, solo nella cessione pro soluto il cedente stesso resta liberato da ogni obbligo di pagare il debito qualora non vi provveda il debitore ceduto. Invece nella cessione pro solvendo, il cedente potrà stare tranquillo solo quando il ceduto avrà adempiuto regolarmente. 

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